Decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2007 (*).
 
Testo del decreto-legge
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica
Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di interventi per contrastare gli episodi di violenza in occasione di competizioni calcistiche, prevedendo rigorose misure volte a prevenire e reprimere i comportamenti particolarmente pericolosi;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2007;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali;

emana

il seguente decreto-legge:
 
Articolo 11.
(Programma straordinario per l'impiantistica sportiva).
Articolo 11.
(Programma straordinario per l'impiantistica sportiva).
        1. Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, d'intesa con i Ministri delle infrastrutture e dell'interno, convoca un tavolo di concertazione per definire, entro centoventi giorni dalla data di convocazione, un programma straordinario per l'impiantistica destinata allo sport professionistico e, in particolare, all'esercizio della pratica calcistica, al fine di renderla maggiormente rispondente alle mutate esigenze di sicurezza, fruibilità, apertura, redditività della gestione economica finanziaria, anche ricorrendo a strumenti convenzionali.         Identico.
        2. Al tavolo nazionale partecipano il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, il Ministro delle infrastrutture, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il CONI, i rappresentanti dell'ANCI, delle regioni e delle organizzazioni sportive.  
 
Articolo 11-bis.
(Iniziative per promuovere i valori dello sport).
          1. Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro delle politiche per la famiglia, predispone, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un programma di iniziative nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nelle università e nei luoghi ove si svolge attività sportiva a livello giovanile, con l'obiettivo di promuovere l'adesione e la partecipazione ai valori ed ai princìpi fondamentali della cultura sportiva, come sanciti dalla Carta olimpica. Al medesimo fine il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive ed il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali assicurano, insieme al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), la definizione delle opportune forme di intesa con le regioni e gli enti locali; il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive promuove la realizzazione di specifiche azioni ed iniziative, essenzialmente rivolte ai giovani, con le associazioni riconosciute e sostenute dalle organizzazioni sportive nazionali ed internazionali.
 
Articolo 11-ter.
(Estensione delle misure strutturali ed organizzative agli impianti minori).
          1. Al comma 1 dell'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, le parole: «di capienza superiore alle diecimila unità» sono sostituite dalle seguenti: «di capienza superiore alle 7.500 unità».

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          2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'inizio della stagione calcistica 2007-2008.
 
Articolo 11-quater.
(Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177).
          1. Al testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modifiche:
              a) la rubrica del capo II del titolo IV è sostituita dalla seguente: «Tutela dei minori e dei valori dello sport nella programmazione televisiva»;
              b) la rubrica dell'articolo 34 è sostituita dalla seguente: «Disposizioni a tutela dei minori e dei valori dello sport»;
              c) all'articolo 34, dopo il comma 6, è inserito il seguente:
          «6-bis. I soggetti di cui al comma 3, nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, sono tenuti all'osservanza di specifiche misure, individuate con codice di autoregolamentazione recepito con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni di violenza o di turbativa dell'ordine pubblico legati allo svolgimento di manifestazioni sportive.»;
              d) all'articolo 35, comma 2, le parole: «per un periodo da uno a dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo da tre a trenta giorni»;
              e) all'articolo 35, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
          «4-bis. In caso di inosservanza delle disposizioni del codice adottato ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 34, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo».
 
Articolo 11-quinquies.
(Modifica alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente il consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo).
          1. All'articolo 1, comma 1297, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: «Al

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  fine di contenere i costi di funzionamento, di conseguire risparmi di spesa e di adeguare la composizione degli organi dell'Istituto per il credito sportivo alle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, il consiglio di amministrazione dell'Istituto è composto da un membro designato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato, da un membro designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e da un membro designato dal Ministro per i beni e le attività culturali, tra i quali è scelto il presidente, nonché da un membro designato in rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali, da un membro designato dalla Cassa depositi e prestiti spa, da un membro designato dalla giunta nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e da tre membri designati dai restanti soggetti partecipanti al capitale dell'Istituto».